
Secondo la sentenza n. 392 del 22 dicembre 2023 della Corte di Giustizia UE, il datore di lavoro è tenuto a fornire ai dipendenti addetti ai videoterminali gli occhiali o i dispositivi di correzione della vista. Tale obbligo è previsto dalla Direttiva 90/270/CEE e può essere adempiuto attraverso la fornitura diretta del dispositivo o il rimborso delle spese già sostenute dal dipendente. Non è ammesso invece il versamento di un premio salariale generale.
La decisione è stata presa in seguito al ricorso di un dipendente rumeno rappresentato dall’Ispettorato generale per l’Immigrazione nei confronti del proprio datore di lavoro. La normativa di riferimento è rappresentata dalle Direttive 89/392/CEE e 90/270/CEE, che promuovono il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro e richiedono il rispetto delle prescrizioni minime finalizzate a garantire un migliore livello di sicurezza per i posti di lavoro dotati di videoterminali.
L’art. 9 della Direttiva 90/270/CEE prevede che i lavoratori addetti ai videoterminali beneficino di un adeguato esame degli occhi e della vista, sia prima di iniziare l’attività su un videoterminale, che durante, in modalità periodica e nel caso in cui subentrino disturbi visivi. Al diritto di visita agli occhi, se occorre, è necessario associare la fornitura di dispositivi di correzione, senza oneri a carico dei dipendenti.
Anche il diritto rumeno riconosce ai soggetti addetti ai videoterminali il diritto di visita e di dispositivi di correzione in caso di necessità. Pertanto, la Corte di Giustizia UE ha interpretato la Direttiva 90/270/CEE e ha concluso che il datore di lavoro è tenuto a coprire il costo dei dispositivi per la vista dei dipendenti addetti ai videoterminali attraverso il rimborso delle spese sostenute o la fornitura diretta di lenti o occhiali.